11 Aprile 2024
Costituzione

La più bella del mondo, seconda parte – Fabio Calabrese

Proseguiamo con l’esame degli articoli della “nostra” costituzione, la “legge fondamentale” della repubblica italiana e che la sinistra ci assicura essere “la più bella del mondo”, un capolavoro di saggezza giuridica e che invece, abbiamo visto, è disseminata di trappole per limitare la libertà dei cittadini o, quando afferma principi positivi è perlopiù disapplicata.

Io torno a ripetere che per svolgere questo esame nella maniera più adeguata occorrerebbe probabilmente una cultura giuridica che io non possiedo, tuttavia, come ho fatto nella parte precedente, esaminerò le cose da persona semplicemente non del tutto ignorante e per cui “bianco” significa bianco e “nero” significa nero.

Vorrei però fare prima una piccola premessa: tempo addietro mi è capitato di dare una scorsa al Corpus Iuris Civilis giustinianeo e di rimanere davvero sbalordito: un principio in esso chiaramente enunciato, è che nessuno può essere perseguito per le proprie opinioni. Davvero – mi sono chiesto – questo documento giuridico è antico di quindici secoli, o non è invece quindici secoli avanti a noi? Non è forse chiaro che nelle moderne democrazie l’opinione dissidente è spietatamente perseguitata? Provatevi a esprimervi in termini non negativi sui regimi che hanno dominato l’Europa fra le due guerre mondiali, a voler mettere in discussione i numeri del cosiddetto olocausto, ad avanzare dubbi sul dogma dell’inesistenza delle razze umane, e poi mi saprete dire!

Come avete visto, la volta scorsa ci siamo fermati all’esame dei primi dieci articoli, e adesso proseguiamo da dove eravamo arrivati. Naturalmente, non esaminiamo punto per punto questo documento lungo, piuttosto tecnico, scritto spesso con un linguaggio involuto, ma solo i punti di maggior rilevanza politica.

Articolo 11: L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

La cosa principale da dire riguardo a tale articolo, mi sembra il fatto che la “riforma” renziana fortunatamente sventata dal referendum del 2016 era su questo punto nettamente peggiorativa, prevedendo l’applicazione automatica nell’ordinamento italiano delle disposizioni della UE. Già così siamo messi male, infatti è evidente che gli ukaze di questa falsa unione europea ci hanno finora danneggiati soprattutto nel settore agroalimentare. Ricordiamo la questione delle quote latte, e più recentemente anche l’importazione forzata di olio e arance da Paesi terzi, a danno dei nostri agricoltori. In ogni caso, si vede bene che per i sinistri che disgraziatamente ci governano, l’indipendenza e la sovranità nazionali sono una merce di poco prezzo. A titolo di confronto, ricordiamo che per la legge tedesca nessuna disposizione della UE può essere applicata in Germania senza essere ratificata dal Bundestag.

Gli articoli da 13 a 17 che ora mi esimerò dal citare integralmente, parlano della libertà personale, dell’inviolabilità del domicilio, della libertà della corrispondenza, della libertà di circolazione, della libertà di riunione, che possono essere violate “solo per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.

Ora, si vede bene che questi ultimi per avere senso, presuppongono una magistratura indipendente e imparziale. In presenza di una magistratura tutt’altro che imparziale e pesantemente infeudata a sinistra, significano che i diritti teoricamente accordati al cittadino, possono essere sospesi in qualsiasi momento a totale arbitrio.

E’ stupendamente ironica soprattutto la formulazione dell’articolo 17 che prevede che le riunioni in luogo pubblico “possono [essere vietate] soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”.

Sappiamo quante volte, fin troppo spesso manifestazioni “nostre” o comunque di opposizione sono state vietate per pretestuosi e inesistenti “motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”.

Articolo 18: I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Questo articolo è richiamato anche dalla legge Scelba, che tra le altre cose vieta ai partiti politici di dotarsi di organizzazioni paramilitari. Ora, in questi settant’anni in Italia c’è stato un solo partito politico che si è dotato di un’organizzazione paramilitare, il PCI con la cosiddetta Gladio Rossa. In base a un’applicazione rigorosa e imparziale sia dell’articolo 18, sia della legge Scelba, il Partito Comunista si sarebbe dovuto sciogliere a norma di legge, e la stessa cosa potrebbe valere per il PD, che altro non è se non il PCI dopo una serie di cambiamenti di sigla (PDS, DS). Andiamo, sappiamo tutti benissimo per colpire quale parte politica è stata fatta la legge Scelba! Se c’è una cosa più iniqua delle leggi ingiuste, è la loro applicazione ingiusta e “strabica” che riguarda alcuni gruppi di cittadini, e altri no.

Articolo 21: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione (passim).

Non occorrerebbe nemmeno dirlo: questo è un eccellente principio costantemente disapplicato. Nell’arco di settant’anni abbiamo visto moltiplicarsi le fattispecie di reato di opinione. Rivalutare i regimi politici di anteguerra, avanzare dubbi sulla contabilità delle vittime del presunto olocausto, manifestare opinioni “razziste” sono tutte cose divenute reati (ci sarebbe molto da ridire sul concetto di razzismo, concetto che ha subito un vero e proprio slittamento da neolingua orwelliana. “Razzismo” non è più affermare la superiorità di una razza sulle altre, ma semplicemente accorgersi che le razze umane esistono. In pratica l’attuale formulazione di questo concetto è un boomerang che autorizza comportamenti razzisti e discriminatori ai danni degli italiani e degli europei autoctoni).

Articolo 25: Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge (passim).

Un altro bell’articolo la cui prescrizione può essere facilmente aggirata invocando la scusa della legittima suspicione, ossia il sospetto che un determinato ambiente non offrirebbe le condizioni idonee per l’imparzialità (sic!) dei processi. In pratica, un procedimento giudiziario può essere ripetutamente spostato nelle più diverse sedi immaginabili allo scopo di farlo durare il più a lungo possibile, in modo da arrivare il più tardi possibile a un’assoluzione quando si tratti di accuse palesemente infondate contro un avversario politico.

Un esempio palmare in questo senso, è stato il caso di Franco Freda, a cui si è voluta addossare a tutti i costi la responsabilità della strage di Piazza Fontana dopo aver mandato libero il vero colpevole, l’anarchico Pietro Valpreda, e che ha subito un’odissea giudiziaria allucinante, davvero kafkiana, con un processo ripetutamente spostato nelle più diverse sedi, in realtà allo scopo di stroncare la sua carriera di editore con la pubblicazione di testi “non conformi” di autori che mettono sotto accusa la tirannide democratica.

Articolo 35: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (passim) …tutela il lavoro italiano all’estero.

Questo principio della tutela del lavoro italiano all’estero non ha mai trovato concreta applicazione; in compenso, si può citare un fatto che evidenzia bene quale sia l’atteggiamento della repubblica nei confronti degli italiani che lavorano all’estero o sotto un datore di lavoro straniero. E’ una vicenda che si è risaputa solo a decenni di distanza.

Dopo il cambiamento di fronte dell’8 settembre 1943, fu offerta ai soldati italiani prigionieri degli Americani la possibilità di passare dal ruolo di prigionieri a quello di collaboratori. Molti rifiutarono, e per loro i campi di prigionia furono trasformati in Fascist criminal Camp , veri e propri campi di sterminio, un’atrocità su cui gli storici postbellici hanno tenuto un colpevole silenzio. Alcuni però accettarono e furono adibiti a mansioni varie. In teoria sarebbero dovuti essere pagati per il lavoro svolto, ma nessuno di loro ricevette mai una lira. Solo pochi anni fa si è saputo come andò la faccenda. Dopo la guerra, gli Stati Uniti versarono allo stato italiano quanto dovuto a queste persone, con preghiera di girarlo agli interessati. Lo stato italiano incamerò queste somme senza far sapere nulla né versare un centesimo a coloro cui sarebbero spettate. Ora, certamente noi non piangiamo sulla sorte di chi in uno dei momenti più drammatici della nostra storia, scelse di collaborare con il nemico invasore, ma questo episodio evidenzia bene quale sia l’atteggiamento della repubblica italiana verso i propri sudditi – scusate, cittadini – rapace e truffaldino.

Articolo 46: Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Si, avete letto bene. Penso che la maggior parte di voi non avesse nemmeno immaginato che nella “nostra” costituzione ci sia un articolo del genere, che è stato senz’altro dettato dall’esigenza di scimmiottare la socializzazione delle imprese, che è stata la conquista sociale più importante della RSI, perché quello che il fascismo ha potuto fare in extremis, una volta che quei ceti borghesi e conservatori che l’avevano pesantemente condizionato durante gli anni del regime, avevano separato il loro destino dal suo pugnalando alla schiena esso e la nazione con i voltafaccia del 25 luglio e dell’8 settembre 1943, non è stato poco, né poco significativo.

E’ inutile dire che questa scimmiottatura della socializzazione della RSI è rimasta sulla carta, pura lettera morta.

Articolo 49: Tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Bellissimo articolo che però ha un difetto, fa a pugni con il codice penale che prevede il reato di “cospirazione mediante associazione”. Questa norma in epoca fascista, in cui non era prevista la presenza di altri partiti oltre al PNF, aveva una sua logica, ma in uno stato sedicente democratico diventa una clamorosa ingiustizia per cui alcuni saranno liberi di associarsi in partiti o altro come, dove e quando pare loro, mentre su altri, a totale discrezione del potere, potrà calare la mannaia, e indovinate su chi, su quale parte politica? Sempre su di una precisa parte politica, ad esempio, in spregio all’enunciato di questo articolo, fu sciolto per il reato di cospirazione mediante associazione il movimento Ordine Nuovo. Due pesi e due misure, che però hanno almeno il pregio di confermarci come l’unica vera opposizione di questo sistema corrotto e liberticida.

Articolo 52: La difesa della patria è sacro dovere del cittadino (passim).

Questo ottimo articolo è di fatto caduto in desuetudine con l’abolizione del servizio militare obbligatorio, e questa è una pessima cosa: essere in grado di difendersi non è un elemento della sovranità, ne è una condizione essenziale. La storia lo dimostra: i Romani del tardo impero delegarono la loro difesa ai mercenari germanici, e i Germani divennero i loro padroni, gli Arabi dell’epoca califfale fecero la stessa cosa coi Turchi, e i Turchi furono i loro dominatori. La ricca borghesia dei comuni medioevali affidò la propria difesa alle Compagnie di Ventura, e i Capitani di Ventura divennero i Signori soppiantando le repubbliche comunali. Rinunciare alla difesa significa rinunciare alla libertà.

E non dimentichiamo nemmeno l’impatto positivo che aveva il servizio militare in termini di educazione dei giovani, sia mettendo in contatto ragazzi di regioni diverse, facendo uscire molti dal loro guscio, sia insegnando concetti di disciplina e responsabilità che i ragazzi si portavano anche nella vita civile, e dei quali oggi proprio non c’è inflazione.

Le forze armate professionali che abbiamo oggi, in effetti, servono a tutto meno che alla difesa della patria: zuavi degli USA nelle missioni NATO, oppure, invece che difendere i confini, aiutare i clandestini, i cosiddetti migranti, a violarli attraversandoli. Una cosa ignobile se consideriamo ciò che le nostre Forze armate sono state dal 1861 al 1943 (al 1945 se consideriamo gli “ultimi in grigioverde” della RSI).

Gli articoli da 55 a 96 costituiscono “un lotto” particolarmente importante, trattando dell’ordinamento dello stato, delle Camere, dei poteri del presidente della repubblica, del Consiglio dei ministri, e si tratta di tematiche sulle quali è meglio non essere sbrigativi, perché fra le altre cose abbiamo l’assenza del vincolo di mandato (che significa che una volta eletto, il “rappresentante del popolo” non risponde agli elettori ed è libero di fare il cavolo che gli pare, e altre cose molto, MOLTO amene.

Per ora fermiamoci qui con un’ultima considerazione: come abbiamo già visto nella prima parte della nostra disamina, le tare della “nostra” repubblica sono già “leggibili” nella costituzione “più bella del mondo”. La putrida democrazia da cui siamo afflitti, non ne è che la diretta conseguenza.

Se le radici sono marce, potrà la pianta essere sana?

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