11 Maggio 2024
Attualità

Il decreto “Natale” e i problemi inerenti al requisito della “Specificità” – Daniele Trabucco

Il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 (c.d. decreto “Natale”), pur essendo in vigore dal 19, produce i suoi effetti dal 24 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021, introducendo misure di contenimento proprie delle zone rosse nei giorni prefestivi e festivi e delle zone arancioni nelle altre giornate.

Al di lá delle deroghe espressamente introdotte (visite a parenti o amici una sola volta al giorno), il provvedimento governativo richiama anche le eccezioni al divieto di libertá di circolazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 02 dicembre 2020, n. 158. In particolare, oltre alle esigenze di natura lavorativa, sono inclusi i motivi di salute e le situazioni di necessitá.

Il problema che si pone é il seguente: che cosa rientra tra le fattispecie che perfezionano la necessitá e la salute? Recarsi, ad esempio, in un altro Comune ove risiede un parente o un amico che necessita di essere medicato costituisce una ragione di salute tale da consentire lo spostamento? Oppure i motivi di salute concernono unicamente ed esclusivamente il soggetto agente? E le situazioni di necessitá quali sarebbero? Non siamo, forse, in presenza di un concetto ampio, riempibile di qualunque contenuto, con il rischio che chi si muove puó ritenere il proprio spostamento necessario diversamente dall’agente delle forze dell’ordine che potrebbe invece non includerlo in questa categoria? Bisogna allora fare opposizione avverso la sanzione amministrativa davanti ad un giudice di pace per sapere se per lui (terza interpretazione) l’uscita dal proprio Comune é ricompresa nella deroghe consentite dal decreto-legge n. 158/2020?

La Corte costituzionale, con la “storica” sentenza n. 22/2012, ha precisato come il requisito della specificitá, della omogeneitá e della immediata applicabilitá dei provvedimenti provvisori aventi forza di legge, sebbene non rappresenti parametro di legittimitá costituzionale in sé (é previsto, infatti, dall’art. 15, comma 3, della legge ordinaria dello Stato 23 agosto 1988, n. 400), “costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell’art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell’intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza che ha indotto il Governo ad avvalersi dell’eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento”.

Dobbiamo rimettere ogni risposta a FAQ o circolari a riprova della poca chiarezza del legislatore d’urgenza e della stessa formulazione linguistica delle disposizioni? Era proprio cosí difficile tipizzare in modo puntuale e preciso i casi? Era complicato coinvolgere, mediante la presentazione di un disegno di legge formale, il Parlamento attraverso il procedimento in Commissione deliberante o legislativa che accelera l’iter parlamentare? Forse sí per questa maggioranza.

Prof. Avv. Augusto Sinagra (Ordinario di Diritto dell’Unione Europea presso l’Universitá “La Sapienza” di Roma. Direttore della Rivista (fascia A) della Cooperazione giuridica internazionale. Avvocato del Foro di Roma)

Prof. Carlo Vivaldi Forti (Ordinario di Sociologia presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/Centro Studi Superiore INDEF)

Matteo Castagna (Presidente dell’Associazione Christus Rex Traditio. Giornalista pubblicista)

Avv. Chiara Frare (Avvocato del Foro di Venezia)

Massimo Navatta (Imprenditore presso Navatta Group)

Prof. ssa Francesca Ferrazza (Coordinatrice didattica di Unidolomiti-Belluno)

Prof. ssa Adriana Bisirri (Presidente di Astrambiente)

Dott. ssa Paola De Pin (senatrice nella XVII legislatura e imprenditrice)

Dott. Michele Toaldo (Assessore ai Lavori pubblici e all’Edilizia scolastica del Comune di Montebelluna (Treviso))

Michele Balen (Consigliere comunale di opposizione-Comune di Feltre (Belluno))

Dott. Fabio Marino (Storico del Diritto Romano presso l’Universitá degli Studi di Padova)

Prof. Daniele Trabucco (Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato e Dottrina dello Stato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/Centro Studi Superiore INDEF. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico)

Avv. Andrea Sartori (Avvocato del Foro di Verona)

Avv. Roberto Gallo (Avvocato)

Gloria Callarelli (giornalista)

Lorenzo Damiano (Presidente PDP)

Prof. Avv. Michele Borgato (Professore universitario a contratto di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la SSML/Istituto ad Ordinamento universitario “Unicollege” di Mantova. Avvocato del Foro di Padova)

Dott. ssa Camilla Della Giustina (Cultrice della Materia in Diritto Costituzionale presso l’Universitá degli Studi di Padova-sede di Treviso e presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/Centro Studi Superiore INDEF)

Jurgen Ismaili (lavoratore dipendente)

Luciano Gallina (Agente di commercio)

Davide Picelli (Libero professionista)

Paolo Suine (non occupato)

Giuseppe De Cet (Imprenditore)

Sandra Rossini (Networker)

Andrea Cavallini (Impiegato)

Carlo Maria Vivenza (Impiegato comunale)

Lillo Romano (infermiere).

2 Comments

  • Bruno 3 Gennaio 2021

    A prescindere, trattasi di misure assurde e demenziali basate su numeri truccati e discese dalla volontà di FMI e BM, corroborata dalle solite “mazzette”! Ammesso e non concesso che si tratti di una pandemia, sulla base della presunta efficazia di dette misure precauzionali, gli italiani dovrebbero essere già morti almeno al 50%, in seguito alla diffusione di un virus che ha lo swatch al polso, la carta geografica comunale in tasca e l’ intero ufficio anagrafe in saccoccia! Micro-organismo non-vivente che attraversa la trama di una qualsivoglia mutanda facciale presunta chirurgica con la facilità di una formica di passare attraverso l’ Arco di Trionfo, date le misure in millimicron!
    Buona domanica a tutti i risvegliati
    Bruno
    P.S.: intanto le vittime del vaccino immaturo muoiono come cavallette sotto il ddt!

  • Lupo nella Notte 15 Marzo 2021

    Pienamente d’accordo, ma pare che per la maggior parte dei giuristi queste siano questioni di secondaria importanza, se pure arrivano a considerarle, cosa di cui è lecito dubitare. Essi si limitano, come nell’articolo in questione, a occuparsi del loro orticello ultraspecialistico disquisendo nel loro gergo “giuridichese” stretto sul sesso dei… dpcm et similia! Il resto è un dettaglio…

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