9 Aprile 2024
Storia delle Religioni

Il diritto in Cina – Marco Calzoli

Wen è un termine cinese che indica innanzitutto la scrittura cinese ma anche tutta la serie di valori che quella lingua veicola. Si parla di sino-sfera (Giappone, Vietnam, Corea, Sud-est Asiatico): tutti questi Stati condividono il wen, che non è solo una forma di scrittura, ma implica il fatto che la lingua ideografica è strutturata in modo da portare con sé tutta una serie di valori.

Il wen e il confucianesimo sono strettamente connessi; ciò significa che fu proprio il pensiero di Confucio a determinare tutta quella serie di valori che tutt’ora permeano la lingua dei quattro grandi Paesi asiatici (Cina, Corea, Giappone, Vietnam). In altre parole, Confucio ha inserito (già alla sua epoca) una sorta di DNA nel set di caratteri cinesi. Il wen è la scrittura cinese, ma anche la cultura che essa porta dentro di sé (e che è prevalentemente confuciana). In altri termini, i confuciani furono i custodi della lingua scritta cinese.

Confucio afferma due concetti fondamentali:

  • Rettificazione dei nomi: se nel mondo le persone fanno ciò che il loro ruolo/nome attribuisce loro come compito, allora il mondo andrà bene. “Che il sovrano sia un sovrano, il ministro ministro, il padre padre, il figlio figlio” (XII, 11). Addirittura, Mencio affermava che, se il sovrano non si comportava da sovrano, il popolo aveva diritto di rovesciarlo dal trono.

 

  • Principio gerarchico del fen, che si sviluppa dalla stessa rettificazione dei nomi, si basa nell’obbedienza dell’inferiore e nella guida del superiore e che sfocia nelle “cinque relazioni”: padre-figlio, amico-amico, marito-moglie, sovrano-suddito, fratello maggiore-fratello minore. La seconda potrebbe sembrare paritaria, ma non lo è (vige sempre la gerarchia d’età o secondo altri criteri). Anche il fen e queste relazioni, però, hanno un limite (es-rovesciamento del sovrano).

 

Confucio favorì il passaggio dal Tianming (mandato per “elezione” divina/ mandato celeste) alla rettificazione dei nomi e quindi al mandato per merito (intesa però come un’evoluzione del Tianming).

Nell’Asia Orientale, a differenza di ciò che avviene in Occidente, non c’è mai stato il concetto per cui le decisioni debbano essere prese secondo criteri di maggioranza o forza, bensì sempre per etica e moralità. In Cina, inoltre, non esiste il concetto per cui una persona abbia dei diritti personali e naturali.

Il confucianesimo è stato, a partire dal V secolo a.C. la filosofia/il modo di vivere preponderante in Cina, sebbene ve ne siano anche altri (taoismo, legismo, e così via).

La storia cinese vide, in particolare, contrapporsi due scuole di pensiero: confucianesimo e legismo. Confucio screditava l’efficacia della legge, affermando che si dovessero evitare i conflitti piuttosto che pensare dopo a risolverli, che fosse necessario far interiorizzare le leggi nell’animo della gente, piuttosto che scriverle su carta, che si dovesse far in modo che il popolo seguisse le regole perché le sentiva sue, e non per paura della punizione. Tutto questo al contrario del legismo, che esaltava il valore della legge scritta.

Per Confucio sono inoltre fondamentali le relazioni sociali e interpersonali (rete delle relazioni, in cui ogni persona è incasellata in un determinato ruolo, che però si presenta come intercambiabile: padre è anche figlio, e così via). Egli ritiene che le relazioni siano sempre gerarchiche, ma interscambiabili. Ognuno può, infatti, elevarsi (nonostante magari nato in un altro ruolo) a ruoli prestigiosi grazie al proprio valore morale e al merito (esami Imperiali).

Per Confucio, dunque, il li è un insieme di regole, convenzioni sociali e riti che si contrappone a fa; questo termine, secondo i legisti, indicava l’unico principio assoluto, equo, autosufficiente, autogiustificantesi che possa davvero influenzare le persone. Il fa dei legisti nasce intorno al IV-III secolo a.C. come “reazione” ai riti confuciani e al “vecchio” e che pone tutti i cittadini sullo stesso piano, tramite un rigido sistema di leggi, premi e punizioni. Il legismo è anche un pensiero decisamente utilitaristico: riti, etichette e filosofeggiare non servono a nulla, ciò che serve sono i contadini, gli operai, le corvée. Ad ogni comportamento illecito corrispondeva una determinata punizione o sanzione.

Proprio sulla base del pensiero legista si fondò il primo Impero Cinese nel 221 a.C., con tutto ciò che questo pensiero implicava (leggi, sanzioni, codici amministrativi e penali).

Premettiamo che il merito e la qualità del governante hanno inciso molto sulla storia dell’Impero Cinese e che nella storia cinese manca totalmente il concetto di separazione dei poteri. (in Occidente, Montesquieu separa potere esecutivo, giudiziario e legislativo).

Arriviamo direttamente al 1842, data che segna la stipula del Trattato di Nanchino, in seguito alla prima Guerra dell’Oppio. Tale accordo intercorse tra il governo imperiale cinese e i britannici e fu imposto alla Cina. Esso costituisce uno dei primi “trattati ineguali” imposti dagli Occidentali ai cinesi, in quanto i primi ritenevano il diritto asiatico troppo arretrato e “selvaggio” in contrapposizione alla civilizzazione e raffinatezza europee. Si decise quindi:

  • Che i lavoratori europei (britannici) e stranieri in genere erano soggetti al diritto del proprio Paese di provenienza e non a quello cinese (principio di extraterritorialità);
  • Apertura di 5 porti, riduzione delle tariffe doganali, abolizione del monopolio del commercio estero;
  • Assegnazione perpetua alla corona britannica della sovranità sull’isola di Hong Kong.

 

Due furono i principali fattori che portarono al declino dell’Impero Cinese: 1) lo smembramento e il saccheggiamento operati nel corso del XIX secolo nei riguardi della Cina da parte delle potenze europee; 2) Il fatto che il governo cinese dei Qing non fu in grado di modernizzare il Paese e il sistema governativo, nonostante vari tentativi di riforma costituzionale e codificazione (Kang Youwei, riformista confuciano). Tali tentativi nacquero proprio dall’imposizione dell’extraterritorialità, e quindi dalla presa di coscienza dell’inadeguatezza del sistema governativo e legislativo cinese. Di fatto, comunque, la Cina non fu in grado di attuare una vera e propria modernizzazione, che -se attuata- sarebbe stata la chiave di liberazione dal controllo da parte dei britannici. Questo difficile periodo culminò nella proclamazione della Repubblica Cinese il 1 gennaio 1912.

Il Giappone, invece, in circa 20 anni riuscì a modernizzarsi e a creare un nuovo sistema governativo e istituzionale, accondiscendendo alla “volontà” degli Americani e liberandosi così dalle extraterritorialità e dal controllo dei “conquistatori” già agli inizi del 1900.

Entrambi i Paesi, inoltre, in quel periodo promossero alcune importanti riforme culturali e della lingua (unico risultato della Cina dei tentativi di riforme istituzionali), comprensive anche dell’introduzione di termini giuridici inglesi e di altri idiomi europei; ciò avvenne in Giappone grazie alla traduzione di testi e codici giuridici anglofoni e in Cina grazie al lavoro di singoli letterati (e in misura minore).

Tra il 1912 e il 1949 si sviluppò la Repubblica Cinese. Tale periodo è, però, suddivisibile in due torni di tempo:

 

  • 1912-1927, Repubblica vera e propria. Questo primo periodo segnò una fase di sostanziale stagnazione, caratterizzata anche dall’anarchia dei signori della guerra (nel frattempo il Giappone si era perfettamente adeguato e aveva già un sistema governativo e istituzionale moderno);

 

  • 1927-1949, governo nazionalista. Nel 1927 Chiang Kai-shek sale al potere e, nello stesso anno, il partito nazionalista e quello comunista si spaccano e entrano in antagonismo (guerra civile). Nonostante il periodo caratterizzato da una continua belligeranza, finalmente il governo ha la forza e la competenza per portare a termine la modernizzazione dell’apparato legislativo, ispirandosi ai modelli europei continentali (ma non britannici né statunitensi). Gran parte di quelle leggi rimangono ancora oggi in vigore nella Cina nazionalista (cioè in Taiwan) e sono ancora determinanti sulle scelte legislative cinesi.

 

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Le leggi introdotte in quel periodo sono chiamate “Sei Leggi” Liufa. Esse comprendevano, appunto, 6 parti: 1) Codice Civile, 2) Codice Penale, 3) Codice di procedura Civile, 4) Codice di procedura Penale, 5) un insieme di atti legislativi in materia amministrativa, 6) Costituzione (due versioni, 1931 e 1947).

Tutte queste leggi furono redatte dopo un’attenta comparazione dei principali modelli giuridici del tempo (Germania, Francia, Italia, Giappone). In questo modo la Cina scelse di entrare a far parte della famiglia del CIVIL LAW (basato sulle leggi, invece il COMMON LAW si basa sul precedente vincolante, cioè sulle sentenze dei giudici). La stessa cosa fecero il Vietnam, il Giappone, la Corea e altri Paesi. Fu sempre in quegli anni che nacquero le professioni giuridiche, prima di allora (in epoca imperiale) ostacolate e criticate. Negli anni ’30 e ’40, in concomitanza con l’invasione giapponese e la nascita del comunismo, si fonda – parallelamente al potere governativo centrale- nei territori sotto il controllo del Partito Comunista Cinese (fondato nel 1921), un sistema embrionale di socialismo, ispirato a quello sovietico ma con alcune variazioni e più flessibile, che farà poi da base allo sviluppo della Repubblica Popolare Cinese.

Il 1 ottobre 1949 è la data che segna la fondazione della Repubblica Popolare Cinese (RPC), da Mao Zedong. Con tale Repubblica si crea anche un sistema governativo e giuridico peculiare proprio di questo governo.

Le Costituzioni possono essere una buona e fruttuosa prospettiva di approccio iniziale allo studio del sistema giuridico dei vari Paesi.

Le Costituzioni sono generalmente suddivise in due parti:

 

  • La prima parte stabilisce l’organizzazione dello Stato e descrive (spesso in grande dettaglio) l’elezione del Presidente, il funzionamento della Repubblica e così via;
  • La seconda parte si occupa di stabilire i diritti fondamentali/ costituzionali dell’uomo. Ciò significa che i diritti che non sono scritti nella Costituzione sono considerati di livello leggermente inferiore rispetto a quelli, appunto, costituzionali.

 

La parola diritto ha due significati:

 

  • Diritto oggettivo, inteso come concetto o disciplina (es- “io studio diritto”);

 

  • Diritto soggettivo, ossia un interesse personale che la legge tutela, attraverso una serie di sanzioni che possono colpire chi violi tali diritti. Il diritto soggettivo, essendo personale, copre una vastissima serie di fattispecie. All’interno del diritto soggettivo troviamo, appunto, i diritti fondamentali dell’uomo (in Occidente sono legati al concetto di “diritto naturale”). Sul piano internazionale prevale un’altra espressione, ossia “diritti umani”. Questi ultimi sono dunque i diritti fondamentali considerati tenendo conto della eterogeneità delle varie Costituzioni. A livello internazionale si è, quindi, voluto creare –dopo la Seconda Guerra Mondiale- un set di valori universali e condivisi da tutti. La Comunità internazionale, infatti, ritiene che gli Stati che non aderiscono e non tutelano i suddetti diritti umani debbano essere sanzionati o addirittura esclusi dalla Comunità. Questi diritti umani sono sostanzialmente quelli creati dalla comunità giuridica occidentale.

Dopo gli anni ’80 in alcuni Paesi non europei (soprattutto quelli socialisti, ma anche alcuni non allineati) sono state mosse critiche a questo sistema basato su due pesi e due misure, a seconda dei rapporti diplomatici. Il sistema dei diritti umani, infatti, era da questi Stati ritenuto ipocrita e i Paesi socialisti in primis credevano che esso ponesse troppa enfasi sulla difesa di alcuni diritti, tra cui il diritto alla libertà personale (i socialisti erano più materialisti). Per esempio, il premier di Singapore (Paese capitalista) affermò, agli inizi degli anni ’90, che per loro (gli Stati Asiatici) non era così fondamentale la questione del voto e delle elezioni.

 

Per quanto riguarda il diritto cinese, iniziamo dalla periodizzazione.

Dal 1949 al 1959 circa, decennio “sovietico”. Nel 1949 tutto il governo nazionalista Pechinese si trasferisce in massa a Taiwan, un’isola che viene sostanzialmente occupata, dato che era già abitata dagli indigeni locali. In seguito, però, tutti i Paesi che avevano rapporti diplomatici con la Cina nazionalista (Taiwan), nel momento in cui hanno riconosciuto la Cina popolare (della RPC) hanno automaticamente cessato i rapporti instaurati in precedenza con, appunto, Taiwan. Attualmente sono solo 4 o 5 gli Stati che hanno rapporti diplomatici con Taiwan e, quindi, non riconoscono la Cina popolare. Mao Zedong, infatti, si era trovato a governare un Paese privo di una legislazione fissa (i 6 Codici erano stati abrogati) e trovò delle leggi di riferimento adeguate tra le leggi, appunto, sovietiche, ossia quelle dei Paesi dell’URSS (Unione Repubbliche Socialistiche Sovietiche). In particolare nel 1950 fu adottata una rivoluzionaria legge sul matrimonio (=parità tra coniugi) e nel 1951 una riforma agraria (=confisca dei terreni ai proprietari terrieri e ridistribuzione delle terre), ma soprattutto, nel 1954, durante la prima sessione del Parlamento popolare cinese (Assemblea Nazionale del Popolo) fu adottata la prima Costituzione della RPC.

Tale Costituzione si rifaceva quasi totalmente a quella sovietica del 1937. La Costituzione si compone di: a) un preambolo, b) prima parte sull’organizzazione dello Stato e c) seconda parte sui diritti fondamentali dei cittadini. La struttura istituzionale definita dalla Carta del 1954 sarebbe stata almeno in parte conservata nelle successive Costituzioni del 1975 e del 1978 e pienamente ripresa da quella del 1982 (ancora oggi in vigore).

La Costituzione del 1954 sancisce un concetto fondamentale per la Cina: l’unità dei poteri. La “piramide gerarchica” del potere si articola così: a Pechino (e al vertice) sta l’Assemblea Nazionale, sotto la quale troviamo le varie Assemblee Regionali, i vari parlamenti dei Comuni e infine le associazioni locali. I “soviet” erano assemblee rappresentative che erano state fondate, inizialmente come movimenti piuttosto grezzi, nelle fabbriche, nelle campagne e via dicendo. Ponendo come presupposto l’unità del potere, in Cina (e in tutti i Paesi socialisti) i giudici erano subordinati al potere politico. Il potere giudiziario non è indipendente. Dal punto di vista dei diritti la Costituzione del 1954 appare molto tollerante, arrivando addirittura a porre in parità il settore privato (imprenditori) e quello pubblico/statale. In questi anni, quindi, si forma l’industria di Stato (acciaierie, ferrovie e così via), ma la Cina attraversa anche un periodo economicamente duro. Nel 1957/58 Mao promuove una campagna chiamata “Grande Balzo in avanti”, la cui maggiore conseguenza è il distacco dal grande “fratello maggiore” sovietico (URSS) e la creazione di una via totalmente cinese.

Invece dal 1960-1976 abbiamo il “sedicennio Maoista” in cui la Cina prova una sua propria forma di organizzazione statale in cui il diritto ha solo un ruolo molto marginale. Di questo periodo fanno parte anche i “dieci anni di disordine” (1966-1976), durante i quali tutte le funzioni che generalmente sono affidate al diritto (avvocati, giudici, processi) vengono date ai comitati, alle Guardie Rosse, quindi ad associazioni extra-statali. Questo periodo Maoista termina nel 1976, anno della morte di Mao. Tuttavia, la data di fine potrebbe anche essere individuata nel 1975, anno in cui la “vecchia” Costituzione del ‘54 viene sostituita da una nuova Costituzione, molto più sintetica (circa 30 articoli, contro i 150 della precedente) e rigida; soltanto 3 di questi articoli erano dedicati ai diritti dell’uomo. Questa Costituzione dovrebbe costituire la formalizzazione della diversità della Cina (diversa dagli altri Paesi socialisti). Questa costituzione, tuttavia, dura soltanto 3 anni finché, nel 1978, viene approvata una nuova Costituzione, una unione tra la prima e la seconda. Ciò che accade, soprattutto grazie al lavoro di Zhou Enlai, fu che- dal 1970 al 1975- la Cina iniziò a riallacciare i rapporti con tutti quei Paesi da cui si era isolata; nel 1975, allo scopo appunto di creare una nuova Costituzione, viene riunito il Parlamento (dopo 11 anni dall’ultima volta), ma la Cina è ancora in una fase di trasformazione. Nel 1976 anche gli Stati Uniti riconoscono la Cina. Successivamente, nel 1978, viene appunto emanata la nuova Costituzione, anch’essa destinata a durare ben poco, visto che già nel dicembre dello stesso anno viene lanciata la cosiddetta “riforma economica” da Deng Xiaoping.

Uno degli effetti più importanti dell’adozione della riforma economica fu la riattivazione delle istituzioni dello Stato dopo il “decennio di disordine”. Si impose anche il principio della “separazione tra Stato e Partito”, che permise una maggiore obiettività. Tuttavia, gli uomini che costituivano lo Stato erano comunque appartenenti a dei Partiti e non erano, dunque, totalmente imparziali. Attualmente in Cina esistono dei Partiti alternativi a quello comunista, ma essi hanno solo ruolo formale e sono posti in “secondo piano”, oltre che costretti a giurare sulla Costituzione (di stampo comunista).

Nel 1982, come già abbiamo detto, Deng Xiaoping insistette molto sulla divisione tra Stato e Partito, oltre a spingere per un ritorno ad una Costituzione sul modello di quella del ‘54, e quindi composta da: a) preambolo (unica parte in cui sia citato il Partito Comunista, che per volere di Deng non viene citato in nessun’altra parte della Costituzione), b) principi generali, c) diritti e doveri fondamentali dei cittadini, d) organizzazione dello Stato, e) bandiera nazionale, inno nazionale e capitale e f) emendamenti. Tale Costituzione è stata modificata 5 volte: nel 1988, nel 1993, nel 1999, nel 2004 e nel 2018. Queste modifiche vertevano principalmente su un riadattamento dei termini e del linguaggio della Costituzione; ad esempio, nel 1999 fu introdotto il principio del “governo della legge”, per cui tutti gli organi governativi debbono operare in conformità con la legge, mentre nel 2004 sono stati introdotti per la prima volta i “diritti umani” nel testo della Costituzione. Quest’ultima novità riflette la volontà del Capo dello Stato cinese di mettersi a confronto con gli altri Paesi “moderni”, sottintendendo però il fatto che i diritti umani per i Cinesi fossero un po’ diversi da come li intendevano gli occidentali.

 

 

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