2 Dicembre 2024
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Italia a sovranità limitata, grazie al “meccanismo europeo di stabilità”

di Michele Rallo

Anche se la maggior parte degli italiani non lo sa, questo no­stro paese — dal luglio scorso — è diventato ufficialmente uno Stato a sovranità limitata. Non siamo più pa­droni, infatti, della nostra politica eco­nomica, che è adesso assoggettata ad una entità finanziaria sovranazionale; entità il cui scopo è di garantire la “sta­bilità” degli Stati-soci e, con essa, la continuità dei pagamenti degli interessi sui debiti contratti con la speculazione internazionale, anteponendo tale esi­genza a quella delle più elementari necessità delle popolazioni. Modello Grecia, per intenderci. Questa entità è ufficialmente denominata Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) ma molti preferiscono chiamarla affettuosamen­te “Fondo salva-Stati”, quasi che si trattasse di una società benefica, creata per venire in soccorso agli Stati in dif­ficoltà.

In verità, non si tratta per niente di un “meccanismo”, ma di un fondo finanziario, la cui natura — peraltro — malgrado i suoi soci siano degli Stati, è sostanzialmente privatistica. Men che meno il suo scopo è di aiutare gli Stati indebitati, bensì di aiutarli ad in­debitarsi ulteriormente o — in alterna­tiva — a massacrare le loro popolazioni con politiche di “lacrime e sangue”. Diciamo che, per certi versi, è una so­cietà fmanziaria che presta “a strozzo”, essendo lo strozzo rappresentato dale misure draconiane richieste in cambio dei prestiti; e, per altri versi, è una sorta di società di recupero crediti, cui le istituzioni europee hanno delegato il compito di “convincere” i debitori a pagare, con le buone o con le cattive.
Ma non si creda che siano soltanto gli Stati richiedenti l’aiuto del MES a ri­nunziare alla loro sovranità economi­ca. La cosa riguarda potenzialmente anche tutti gli altri Stati-soci che, per il semplice fatto di avere aderito al pio sodalizio, sono tenuti «irrevocabilmen­te e incondizionatamente» a due obbli­ghi: quello di corrispondere le debite quote di “capitale autorizzato” (la no­stra è complessivamente di 125 miliar­di di euro), e quello di versare sull’un­ghia le eventuali quote dovute sugli adeguamenti del predetto “capitale au­torizzato”, adeguamenti che l’articolo 10 del trattato raccomanda vengano valutati «almeno ogni cinque anni».
Anche se, per questa prima tranche, potremo rateizzare il nostro dare nel­l’arco di un quinquennio, si tratta co­munque di importi enormi (125 miliar­di di euro sono cinque volte i ricavi dell’IMU, qualcosa come 250/mila mi­liardi delle vecchie lire), importi di cui non abbiamo la disponibilità e che sa­remo costretti, giustappunto, a farci prestare dalla finanza speculatrice. Quindi, invece di diminuire, il nostro debito pubblico dovrà per forza di cosa aumentare.
E se, fra cinque anni, il MES dovesse raddoppiare il “capitale autorizzato” e dovesse chiederci altri 125 miliardi? E se il nostro governo (poco importa da chi guidato) non fosse in grado di tro­vare quei soldi? Allora — sostengono alcuni malpensanti — ci potrebbe essere richiesto di pagare in natura quel che non siamo in grado di pagare in con­tanti. Che significa “in natura”? Ches­sò, il Colosseo, la Galleria degli Uffizi con tutti i suoi quadri, il Canal Grande con i palazzi storici prospicienti; o altre cosucce meno nobili, come — per esempio — la riserva aurea della Banca d’Italia.

Nota di Ereticamente

Ringraziamo l’Autore e il periodico Social (Settimanale indipendente di Trapani) per la gentile concessione

4 Comments

  • Anonymous 9 Febbraio 2013

    Grazie

  • Anonymous 9 Febbraio 2013

    Grazie

  • Anonymous 11 Febbraio 2013

    Che tristezza…

    http://www.european-council.europa.eu/media/582889/08-tesm2.it12.pdf

    Qui il testo del trattato.

    Dove per esempio si legge:
    ARTICOLO 32 Status giuridico, privilegi e immunità
    1. Al fine di consentire al MES di realizzare il suo obiettivo, allo stesso sono conferiti nel territorio di ogni suo membro lo status giuridico ed i privilegi e le immunità definiti nel presente articolo….
    3. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dell’immunità da ogni forma di giurisdizione, salvo qualora il MES rinunci espressamente alla propria immunità in pendenza di determinati procedimenti o in forza dei termini contrattuali, compresa la documentazione inerente gli strumenti di debito.
    4. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o normative.

    5. Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES o da esso detenuti sono inviolabili.

    6. I locali del MES sono inviolabili….
    8. Nella misura necessaria allo svolgimento delle attività previste dal presente trattato, tutti i beni, le disponibilità e le proprietà del MES sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di ogni genere……
    ARTICOLO 34 Segreto professionale
    I membri o gli ex membri del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione e il personale che lavora, o ha lavorato, per o in rapporto con il MES sono tenuti a non rivelare le informazioni protette dal segreto professionale. Essi sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare informazioni che per loro natura sono protette dal segreto professionale.
    ARTICOLO 35 Immunità delle persone
    1. Nell’interesse del MES, il presidente del consiglio dei governatori, i governatori e i governatori supplenti, gli amministratori, gli amministratori supplenti, nonché il direttore generale e gli altri membri del personale godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell’esercizio ufficiale delle loro funzioni e godono dell’inviolabilità per tutti gli atti scritti e documenti ufficiali redatti…..

  • Anonymous 11 Febbraio 2013

    Che tristezza…

    http://www.european-council.europa.eu/media/582889/08-tesm2.it12.pdf

    Qui il testo del trattato.

    Dove per esempio si legge:
    ARTICOLO 32 Status giuridico, privilegi e immunità
    1. Al fine di consentire al MES di realizzare il suo obiettivo, allo stesso sono conferiti nel territorio di ogni suo membro lo status giuridico ed i privilegi e le immunità definiti nel presente articolo….
    3. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dell’immunità da ogni forma di giurisdizione, salvo qualora il MES rinunci espressamente alla propria immunità in pendenza di determinati procedimenti o in forza dei termini contrattuali, compresa la documentazione inerente gli strumenti di debito.
    4. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o normative.

    5. Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES o da esso detenuti sono inviolabili.

    6. I locali del MES sono inviolabili….
    8. Nella misura necessaria allo svolgimento delle attività previste dal presente trattato, tutti i beni, le disponibilità e le proprietà del MES sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di ogni genere……
    ARTICOLO 34 Segreto professionale
    I membri o gli ex membri del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione e il personale che lavora, o ha lavorato, per o in rapporto con il MES sono tenuti a non rivelare le informazioni protette dal segreto professionale. Essi sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare informazioni che per loro natura sono protette dal segreto professionale.
    ARTICOLO 35 Immunità delle persone
    1. Nell’interesse del MES, il presidente del consiglio dei governatori, i governatori e i governatori supplenti, gli amministratori, gli amministratori supplenti, nonché il direttore generale e gli altri membri del personale godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell’esercizio ufficiale delle loro funzioni e godono dell’inviolabilità per tutti gli atti scritti e documenti ufficiali redatti…..

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